Art. 3.
(Consigliere e consiglieri di parità)
1. Le consigliere e i consiglieri di parità previsti dal capo IV del titolo II del libro I del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, svolgono anche funzioni di assistenza e di consulenza a
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favore dei dipendenti che subiscono atti di molestia sessuale, garantendo altresì la riservatezza qualora richiesta dagli interessati.
2. La consigliera o il consigliere di parità si attiva, ove richiesto, al fine di promuovere i tentativi di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile su istanza della persona che ha subìto molestie sessuali e che intende agire in giudizio.